Le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 209/2025 per i contratti stipulati tramite interfacce online e per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari.
Le modifiche al Codice del Consumo introdotte dal D. Lgs. 209/2025, vigenti dal 19 giugno 2026, intervengono su due ambiti rilevanti: il diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi mediante interfacce online, con l’introduzione del nuovo articolo 54-bis; la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, disciplinata dalla nuova Sezione II-bis (artt. 59-bis – 59-terdecies).
Le disposizioni si applicano a tutti i contratti tra professionisti e consumatori aventi ad oggetto servizi finanziari offerti a distanza (app, piattaforme online, telefono, ecc.).
Con riferimento al diritto di recesso tramite interfaccia online, il Codice del Consumo prevede che:
- sulla stessa interfaccia online utilizzata per concludere il contratto debba essere presente una funzione di “recesso”, facilmente accessibile e chiaramente leggibile;
- la funzione debba rimanere disponibile per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso;
- il recesso possa essere esercitato in modo rapido, tramite l’attivazione del pulsante dedicato, attraverso il quale il consumatore invia la propria dichiarazione online;
- Si precisa però che il diritto di recesso non si applica, tra l’altro, a diversi servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni dei mercati finanziari (ad es. acquisto di titoli quotati in Borsa), alle polizze viaggio/bagagli o analoghe polizze a breve termine inferiori a un mese, e ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta del consumatore prima dell’esercizio del recesso.
Con riferimento alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari il professionista ora ha diversi obblighi:
Obblighi informativi precontrattuali rafforzati, ovvero devono essere fornite informazioni complete su indirizzo geografico, contatti (compresa e-mail), caratteristiche essenziali del servizio finanziario e avvisi sui rischi connessi.
Informazioni sul diritto di recesso: 14 giorni di calendario senza penali e senza obbligo di motivazione; 30 giorni per polizze pensionistiche, incluse le assicurazioni sulla vita; indicazione delle procedure pratiche per esercitare il recesso.
Chiarimenti adeguati prima della conclusione del contratto: il professionista deve fornire spiegazioni che consentano al consumatore di valutare l’idoneità del contratto e degli eventuali servizi accessori rispetto alle proprie esigenze e alla situazione finanziaria. È il professionista che deve chiarire gli effetti specifici del contratto sul consumatore, comprese le conseguenze di ritardi o mancati pagamenti.
Protezione delle interfacce online: il professionista deve adottare sistemi che impediscano pratiche ingannevoli o manipolative, garantendo che l’interfaccia non comprometta la libertà decisionale del consumatore.
Il mancato adeguamento alle nuove disposizioni comporta sanzioni amministrative da 7.500 a 75.000 euro. È prevista inoltre la nullità del contratto quando: il professionista ostacola l’esercizio del diritto di recesso; non rimborsa le somme già pagate dal consumatore; viola gli obblighi di informazione precontrattuale.